“Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali”
Gli
animali hanno un peso sempre più rilevante nella società e nella
nostra vita; cio nonostante sono spesso oggetto di maltrattamenti e
ingiustizie. Questo Regolamento propone in modo sistematico tutte le
buone norme per la gestione degli animali, in particolar modo degli
animali d’affezione. Esso intende fornire a cittadini e operatori
della pubblica sicurezza utili supporti per difendere i nostri amici
animali e per pretendere rispetto a favore di chi convive con loro,
li nutre e li aiuta. Come scrisse Gandhi “la grandezza di una
nazione, il suo progresso morale si possono
giudicare
dal modo in cui tratta gli animali”. Così l’augurio è che
questo Regolamento possa fornire un minuscolo contributo a tale
progresso. Chiediamo all'amministrazione di valutare e visionare tale
regolamento.
Movimento
5 Stelle Scafati ( Ass. Scafati In MoVimento )
ESEMPIO
REGOLAMENTO
INDICE
TITOLO
I - I PRINCIPI -
Art.
1 - Profili istituzionali -
Art.
2 - Valori etici e culturali -
Art.
3 - Competenze del Sindaco -
Art.
4 - Tutela degli animali -
Art.
5 - Associazioni ed Enti di protezione animali –
TITOLO
II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE -
Art.
6 - Definizioni -
Art.
7 - Ambito di applicazione -
TITOLO
III – DISPOSIZIONI GENERALI -
Art.
8 - Detenzione di animali -
Art.
9 - Maltrattamento di animali -
Art.
10 - Abbandono di animali -
Art.
11 - Avvelenamento di animali -
Art.
12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli
arenili -
Art.
13 - Divieto di accattonaggio con animali -
Art.
14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, od omaggio -
Art.
15 - Smarrimento, rinvenimento, affido -
Art.
16 - Fuga, cattura, uccisione di animali -
Art.
17 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di
animali-
Art.
18 - Macellazione degli animali -
Art.
19 - Inumazione di animali -
Art.
20 - Sterilizzazioni -
TITOLO
IV - ESPOSIZIONE E MANIFESTAZIONI -
Art.
21 - Autorizzazioni -
Art.
22 - Caratteristiche delle strutture espositive: parametri
dimensionali per cani e gatti -
Art.
23 - Prescrizioni -
Art.
24 - Identificazione -
Art.
25 - Limiti di età -
Art.
26 - Registri -
Art.
27 - Trasporto -
Art.
28 - Trattamenti sanitari -
Art.
29 - Garanzie e controlli sanitari -
TITOLO
V – CANI -
Art.
30 - Attività motoria e rapporti sociali -
Art.
31 - Divieto di detenzione a catena -
Art.
32 - Dimensione dei box, recinti e cucce -
Art.
33 - Conduzione dei cani in luoghi aperti al pubblico -
Art.
34 - Obbligo di raccolta delle deiezioni -
Art.
35 - Accesso negli esercizi pubblici -
Art.
36 - Aree e percorsi destinati ai cani -
Art.
37 - Rinuncia di proprietà dei cani non randagi -
TITOLO
VI – GATTI -
Art.
38 - Definizione di gatto -
Art.
39 - Tutela dei gatti liberi -
Art.
40 - Compiti dell’ASL -
Art.
41 - Cura delle colone feline da parte dei/delle gattari/e -
Art.
42 - Colonie feline -
Art.
43 - Alimentazione dei gatti -
TITOLO
VII – EQUIDI -
Art.
44 - Detenzione di equidi -
Art.
45 - Prescrizioni per la detenzione degli equidi -
TITOLO
VIII - CONIGLI DA COMPAGNIA -
Art.
46 - Detenzione dei conigli da compagnia -
Art.
47 - Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie -
TITOLO
IX – MUSTELIDI (FURETTI ECC. ) -
Art.
48 - Tutela e detenzione -
TITOLO
X – VOLATILI -
Art.
49 - Tutela e detenzione -
Art.
50 - Dimensioni delle gabbie/voliere -
Art.
51 - Anatre, oche, struzzi ed altri ratiti, pavoni, cigni, galli e
galline, tacchini -
TITOLO
XI - ANIMALI ACQUATICI (PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI) –
Art.
52 - Tutela e detenzione - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
-
TITOLO
XII - SUINI (MAIALI, CINGHIALI, MAIALI VIETNAMITI ECC.) –
Art.
53 - Tutela e detenzione -
TITOLO
XIII - ANIMALI ESOTICI -
Art.
54 - Tutela e detenzione -
TITOLO
XIV – CAPRINI E OVINI -
Art.
55 - Tutela e detenzione -
TITOLO
XV – RODITORI (CRICETI, CAVIE, SCOIATTOLI, TOPOLINI, ECC.) -
Art.
56 - Tutela e detenzione -
TITOLO
XVI - RETTILI –
Art.
57 - Tartarughe e testuggini -
Art.
58 - Modalità di detenzione -
Art.
59 - Iguane, lucertole e sauri -
Art.
60 - Serpenti -
TITOLO
XVII – ANFIBI (RANE, ROSPI, RAGANELLE, TRITONI, ETC.) -
Art.
61 - Tutela e detenzione -
TITOLO
XVIII - PET THERAPY –
Art.
62 - Terapie assistite con l’impego di animali -
TITOLO
XIX – GARANTE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI -
Art.
63 - Requisiti e funzioni -
TITOLO
XX - ADEGUAMENTI E SANZIONI -
Art.
64 - Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento -
Art.
65 - Sanzioni -
Art.
66 - Vigilanza -
Art.
67 - Norme transitorie -
TITOLO
I - I PRINCIPI -
Art.
1 - Profili istituzionali -
1.
Il Comune di Scafati, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati
dalle leggi, promuove ilrispetto, la cura ed il diritto alla
presenza, nel proprio territorio degli animali, quale elemento
fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e
dell’ambiente.
2.
Il Comune di Scafati riconosce agli individui ed alle specie animali
non umane il dirittoad un’esistenza compatibile con le proprie
caratteristiche biologiche.
3.
La città di Scafati, portatrice di elevati valori di cultura e
civiltà, individua nella tutela
degli
animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla
tolleranza verso tutti gliesseri viventi.
4.
Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani ed animali e di
tutelare la salutepubblica e l’ambiente, il Comune promuove e
sostiene iniziative ed interventi rivoltialla conservazione degli
ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano lepopolazioni
animali.
5.
Ai fini dell’affermazione dei principi e dei valori sopra
richiamati, la città di Scafati istituisce con nomina del Sindaco il
“Garante per la tutela degli animali”, i cui requisitie funzioni
sono disciplinati dal presente Regolamento al titolo XIX.
Art.
2 - Valori etici e culturali -
1.
Il Comune di Scafati, in base all’art. 2 della Costituzione della
Repubblica Italiana,riconosce la libertà di ogni cittadino di
esercitare, in modo singolo o associato, leattività connesse
all’accudimento e alla cura degli animali.
2.
Il Comune di Salerno opera affinché sia promosso nel sistema
educativo ed informativodell’intera popolazione, e soprattutto in
quello rivolto all’infanzia, il rispetto deglianimali, la
conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della
correttaconvivenza con gli stessi.
3.
Il Comune di Scafati valorizza la tradizione e la cultura animalista
della città edincoraggia le forme espressive che attengono al
rispetto e alla difesa degli animali.
Art.
3 - Competenze del Sindaco -
1.
Al Sindaco, in base al D.P.R. 31/03/1979, spetta, attraverso i propri
organi, la vigilanzasull’osservanza delle leggi e delle norme
relative alla protezione degli animali, nonchél’attuazione delle
disposizioni previste nel presente Regolamento, anche
mediantel’adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2.
Il Sindaco, nell’ambito delle leggi vigenti, anche tramite suo
delegato, esercita funzionidi vigilanza verso le specie animali
presenti stabilmente o temporaneamente allo statolibero nel
territorio del Comune come patrimonio indisponibile dello Stato.
3.
Il Sindaco, per comprovati motivi d’urgenza, adotterà specifiche
ordinanze previste dalTesto Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali, D. Lgs. n. 267/2000.
Art.
4 - Tutela degli animali -
1.
Il Comune di Scafati riconosce validità etica e morale a tutte le
forme di pensiero che sirichiamano al rispetto ed ai diritti degli
animali ed alla promozione di iniziative per lasopravvivenza della
loro specie.
2.
Il Comune di Scafati, in base alla Legge 281/91 ed alla conseguente
legge regionaleCampania n. 16/2001, promuove e disciplina la tutela
degli animali da affezione,condanna e persegue gli atti di crudeltà
contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3.
Il Comune di Scafati si adopera, altresì, a diffondere e promuovere
l’effettività dellegaranzie giuridiche poste dalla normativa
vigente a tutela degli animali.
4.
Il Comune di Scafati tutela gli animali d’affezione che vivono in
libertà, i quali nonpossono essere usati a scopo di sperimentazione;
è vietato farne commercio o cessionegratuita a fini di
sperimentazione.
5.
Il Comune di Scafati condanna e persegue ogni manifestazione di
maltrattamento versogli animali.
Art.
5 - Associazioni ed Enti di protezione animale -
1.
Il Comune di Scafati sostiene lo sviluppo delle associazioni aventi
finalità zoofileattraverso le iniziative ed i programmi di cui al
presente Regolamento.
TITOLO
II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE -
Art.
6 - Definizioni -
1.
La definizione generica di animale, quando non esattamente
specificata, di cui alpresente Regolamento, si applica a tutte le
specie di animali, vertebrati ed invertebrati,tenuti in qualsiasi
modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà
osemilibertà.
2.
Ai fini del presente Regolamento per “animali d’affezione”
s’intende ogni animale chel’uomo possa tenere con sé in base
alla legge 281/91, per compagnia e/o affezione, esenza fini
alimentari o produttivi o di sperimentazione, e di cui si assume
laresponsabilità. Sono considerati “randagi” gli animali di cui
alla legge 281/91abbandonati o comunque senza padrone e non
sottoposti a custodia, ovvero qualsiasicane o gatto accudito,
reimmesso sul territorio e in colonie feline,mantenuto presso
gattili, canili, rifugi, o vagante sul territorio e non riferibile ad
alcun proprietario, nei confronti dei quali il Comune ha una
responsabilità di tutela diretta.
Art.
7 - Ambito di applicazione -
1.
Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui
di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche
temporaneamente, nel territorio del Comune di Scafati.
TITOLO
III – DISPOSIZIONI GENERALI -
Art.
8 - Detenzione di animali -
1.
Chi, a qualunque titolo, detiene un animale dovrà averne cura e
rispettare le sue caratteristiche etologiche e le norme dettate per
la sua tutela.
2.
Gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo dovranno
essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro
stato di salute lo renda necessario.
3.
I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno
accudirli e alimentarli secondo la specie, le classi d’età, il
sesso, lo stato fisiologico e la razza ai quali appartengono.
4.
A tutti gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo dovrà
essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le
proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche
anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5.
I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono
assicurare la regolare pulizia, sicurezza e adeguatezza degli spazi
di dimora dell’animale stesso.
5
bis E’ fatto divieto di tenere animali,a qualsiasi specie e genere
essi appartengono,in locali sotterranei o interrati o seminterrati
(magazzini,localini deposito, cantine,ecc.),ubicati in edifici
adibiti a civili abitazioni, al fine di garantire la salute pubblica
ed il rispetto delle norme igienico - sanitarie, nonché la tutela ed
il benessere degli animali stessi.
6.
Il competente Ufficio Randagismo promuove ed incentiva annualmente,
anche con l’aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie
Locali, dei veterinari liberi professionisti, dei competenti Organi
di Polizia e delle Associazioni animaliste, campagne di
sterilizzazione per i cani e i gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i
relativi adempimenti di iscrizione all’anagrafe canina e felina ed
apposizione del sistema identificativo (microchip).
Art.
9 -Maltrattamento di animali-
1.
È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento
lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti
disposizioni.
2.
È vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell’acqua
e del cibo necessari o sottoporli a temperature climatiche tali da
nuocere alla loro salute.
3.
È vietato tenere cani ed altri animali all’esterno sprovvisti di
un idoneo riparo. In particolare, il riparo deve essere adeguato alle
dimensioni dell’animale, deve avere il tetto impermeabilizzato,
deve essere alzato dal suolo e non deve essere posto in ambienti che
possono risultare nocivi per la salute dell’animale.
4.
È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile
controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei
necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici
della loro salute.
5.
È vietato tenere cani e gatti in terrazze o balconi senza
possibilità di accesso all’interno dell’abitazione o isolarli in
cortili, rimesse, box cantine oppure segregarli in contenitori o
scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento.
6.
È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei
60 giorni di vita, se non per gravi motivi certificati da un medico
veterinario.
7.
È vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di
trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli
roditori.
8.
È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse,
costrizione fisica o psichica. È altresì vietato addestrare animali
in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono
all’animale di manifestare i comportamenti tipici della propria
specie.
9.
È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti
tra animali.
10.
È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da
procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei;
gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta,
ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
11.
È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di
locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o
a mano.
12.
È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o
rimorchio o in altro mezzo di contenzione; è altresì vietato
lasciare soli animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi, anche se
all’ombra e con i finestrini aperti, per più di un’ora in
qualsiasi periodo dell’anno.
13.
È vietato trasportare o porre animali nel baule dell’autovettura,
anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt’uno con
l’abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è
parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
14.
È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici tenuti
in cattività di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni
climatiche, fisiche e ambientali ottimali dei luoghi ove queste
specie si trovino in natura per evitare stress psico-fisico e di non
condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le
modalità di detenzione non dovranno in ogni caso essere inferiori
alle misure minime stabilite da questo Regolamento.
15.
È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena.
16.
In conformità all’art. 10 della Convenzione Europea per la
protezione degli animali da compagnia del 13.11.1987, ratificata
dall’Italia con la legge 201/2010, è vietato sottoporre gli
animali d’affezione ad interventi chirurgici destinati a
modificarne l’aspetto, o finalizzati ad altri scopi non curativi,
in particolare il taglio delle orecchie, il taglio della coda la
recisione delle corde vocali e l’asportazione delle unghie e dei
denti. Gli animali che presentano tali mutilazioni non possono essere
commercializzati, introdotti nel territorio nazionale o esposti in
fiere, mostre e gare di lavoro. Gli interventi chirurgici sono
consentiti solo per finalità curative e con modalità conservative
documentate e certificate da un medico veterinario, che provvede
contestualmente alla registrazione dell’intervento in banca dati
dell’anagrafe regionale. Tale certificato deve accompagnare
l’animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle
Autorità competenti. I veterinari che contravvengono a tale
disposizione verranno segnalati all’Ordine provinciale dei medici
veterinari per quanto di competenza e verrà applicata la sanzione
amministrativa di cui al presente
Regolamento.
17.
Nei luoghi chiusi è vietato esporre gli animali a suoni, rumori o
musiche ad un livello tale da essere considerato nocivo.
18.
È vietato l’uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad
esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di
alimentazione scientificamente comprovata e attestata da un medico
veterinario; è comunque sempre vietata l’esposizione al pubblico
di tale alimentazione.
19.
È vietato l’uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare
mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
20.
È vietata la vendita, la detenzione e l’uso di collari che
provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che
possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l’animale
all’obbedienza o per impedire l’abbaiare naturale.
21.
È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come
sistema di marcaggi temporanei effettuati da enti di ricerca
ufficialmente riconosciuti con metodi incruenti e che non creino
alterazioni comportamentali.
22.
È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo
l’alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere
scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico
veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d’inizio e fine
trattamento;
23.
È vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete;
tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una
pavimentazione la cui superficie è per almeno il 50% piena.
24.
È vietato mantenere animali selvatici o esotici senza la possibilità
di un rifugio ove nascondersi alla vista dell’uomo, questo rifugio
dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli
animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà
essere una per soggetto.
Art.
10 - Abbandono di animali -
1.
È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che
selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in
qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e
qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2.
Chiunque sia stato sanzionato per abbandono, maltrattamento,
combattimento o
uccisione
di animali non può detenere animali a qualsiasi titolo.
Art.
11 - Avvelenamento di animali -
1.
È severamente proibito a chiunque di spargere o depositare in
qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio
comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai
quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di
derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere in ogni
caso autorizzate dall’amministrazione comunale ed eseguite con
modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre
specie animali e comunque nel rispetto della normativa vigente.
2.
I medici veterinari, privati o operanti all’interno dell’ASL,
sono obbligati a segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di
animali di cui vengono a conoscenza. In detta segnalazione dovranno
essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo
di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si
sono verificati.
3.
Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane
o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco ai fini
della tutela pubblica e dell’ambiente, provvederà ad emanare
provvedimenti di limitazione dell’attività venatoria e/o delle
altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti Uffici
dell’Amministrazione provinciale.
Art.
12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli
arenili liberi -
1.
È consentito l’accesso degli animali di affezione negli arenili
liberi e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune
di Salerno, secondo le modalità ed i limiti previsti dal seguente
articolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di eventuali
condizioni previste dal gestore del servizio. Gli animali dovranno
essere accompagnati in ogni caso dal proprietario o detentore a
qualsiasi titolo.
2.
Sui mezzi di trasporto per i cani è obbligatorio l’uso del
guinzaglio e della museruola, ove necessario; per i gatti, l’uso
del trasportino.
3.
Il proprietario e/o momentaneo detentore che accompagna l’animale
sotto la propria responsabilità sarà tenuto al risarcimento dei
danni causati a cose o terzi.
4.
Il proprietario e/o detentore a qualsiasi titolo che conduce animali
sui mezzi di trasporto pubblici dovrà avere cura che gli stessi non
sporchino o creino danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
Chi accompagna l’animale è tenuto a salire sulla vettura munito di
apposito materiale atto alla raccolta delle eventuali deiezioni.
5.
Per la regolamentazione dell’accesso agli arenili dedicati, entro
il 31 marzo di ogni anno
l’Ufficio
Randagismo proporrà le modalità di utilizzo degli spazi
opportunamente individuati a tali fine.
6.
Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono
essere concessi all’uso della museruola per i cani con particolari
condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione
veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà
esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono
comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del
detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
Art.
13 - Divieto di accattonaggio con animali -
1.
Sono vietati la detenzione e/o l’utilizzo di animali di qualsiasi
specie ed età per la pratica dell’accattonaggio.
2.
Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento,
se ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate dagli organi
competenti, i proprietari e/o detentori degli animali di cui al comma
primo saranno sottoposti alla sanzione accessoria della confisca
amministrativa, secondo le modalità previste dalla Legge n.
689/1981. Sono comunque fatte salve le violazioni previste in materia
dal Codice Penale. Gli animali confiscati potranno essere affidati
temporaneamente o a titolo definitivo ad Associazioni di volontariato
animalista o a privati cittadini che diano
garanzia
di buon trattamento.
Art.
14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita od omaggio -
1.
È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di
utilizzare o offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che
adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi
titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni
simili.
2.
È altresì vietato offrire in omaggio animali di qualsiasi specie ed
età a fini commerciali o imprenditoriali.
3.
Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di
cui al comma 1 viene disposta la chiusura o la sospensione immediata
dell’attività per l’intera giornata, oltre che l’applicazione
della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.
4.
La norma di cui al comma 1 non si applica alle associazioni zoofile,
animaliste e ambientaliste (iscritte al registro del volontariato,
dell’associazionismo o degli enti pubblici), nell’ambito delle
iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in
strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del
benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle
normative vigenti.
Art.
15 - Smarrimento, rinvenimento, affido -
1.
In caso di smarrimento di un animale, il detentore ne dovrà farne
tempestiva denuncia alla Polizia Municipale, che la comunicherà al
Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio.
2.
Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a
comunicarlo alla Polizia Municipale e al Servizio Veterinario Azienda
ASL competente per territorio. Per quanto riguarda i cani, la
comunicazione va effettuata anche al Canile Municipale. A seguito
della segnalazione, la Polizia Municipale provvederà a recarsi sul
posto e, se
necessario,
a chiedere l’intervento del Servizio Veterinario dell’ASL per le
attività di competenza.
3.
I cani vaganti padronali sono catturati dal Servizio Veterinario
dell’Azienda Sanitaria Locale e restituiti al proprietario o
possessore. I cani vaganti che vengono accolti presso i rifugi
comunali saranno riconsegnati ai legittimi proprietari dietro
versamento di un contributo pari ad € 25,00 a titolo di rimborso
spese forfetario e al pagamento di un importo giornaliero pari a
quello versato dal Comune di Scafati per ciascun cane detenuto
all’interno del canile e/o rifugio convenzionato.
4.
I cani di cui venga rifiutata la restituzione o non reclamati entro
60 giorni dalla cattura, possono, previo espletamento dei controlli
sanitari, essere ceduti a privati che diano garanzie di buon
trattamento o ad Associazioni di volontariato animalista e per la
protezione degli animali.
5.
Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né
ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o
abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimento
o uccisione di animali.
art.
16 - Fuga, cattura, uccisione di animali -
1.
La fuga di un animale dovrà essere immediatamente segnalata al
Servizio Veterinario dell’Azienda ASL competente per territorio,
all’Ufficio Randagismo ed alle Forze dell’Ordine. Qualora
l’animale non possa essere catturato con i normali metodi di
contenimento, l’Azienda ASL può richiedere l’intervento di
veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed
all’utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2.
La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è
consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili
con attestazione del veterinario che la effettua con metodi
anestesiologici eutanasici e con trasmissione del certificato di
morte al Servizio Veterinario dell’Azienda ASL competente per
territorio ed all’Ufficio Randagismo.
Art.
17 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di
animali -
1.
Il titolare dell’esercizio commerciale dovrà garantire il rispetto
delle norme in tema di benessere animali e di quelle
igienico-sanitarie.
2.
È fatto divieto agli esercizio commerciali fissi di vendita di
animali di esporre gli stessi in vetrine o all’esterno del punto
vendita.
3.
Ai cani e ai gatti custoditi negli appositi spazi dovranno essere
garantite almeno tre uscite giornaliere.
4.
Le deiezioni dovranno essere asportate immediatamente in
considerazione del minor spazio di cui usufruiscono gli animali
custoditi in gabbie, espositori e/o recinti.
5.
I contenitori di acqua e cibo dovranno essere fissati alle gabbie,
espositori e/o recinti onde evitare il ribaltamento degli stessi e la
fuoriuscita dei viveri.
6.
Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali
concernenti la vendita diretta o indiretta di animali.
7.
La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle
regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle
disposizioni stabilite dall’art. 9 del presente Regolamento, al
fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
8.
Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative
alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e
quelle riguardanti la detenzione degli altri animali fissate dalla
normativa vigente.
9.
La vendita e la cessione di cani e gatti può avvenire dopo i due
mesi di vita dell’animale, previa identificazione ed iscrizione in
anagrafe e previo rilascio all’acquirente di un certificato
veterinario di buona salute;
10.
È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze
di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività.
11.
I commercianti devono dotarsi di registro di carico e scarico
vidimato dal Servizio Veterinario ASL, dove riportare le variazioni
di entrata e uscita degli animali entro 48 ore.
12.
Il fondo delle gabbie contenenti animali dovrà essere di materiale
tale da impedire il ferimento degli stessi.
Art.
18 - Macellazione degli animali -
1.
La macellazione di suini, ovini-caprini, volatili e conigli per uso
privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle
leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell’art.
13 del Regio Decreto 3298/1929, sentito il parere del competente
servizio di dipartimento di prevenzione dell’azienda ASL.
L’autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed
utilizzato apposito sistema di stordimento dell’animale ai sensi
del Decreto Legislativo 333/1998. Per i suini è prevista visita
ispettiva del servizio veterinario dell’ASL.
2.
La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è
vietata ai sensi delle leggi vigenti.
3.
È fatto divieto di macellare animali nelle “fattorie didattiche”
e negli zoo, bioparchi e qualsiasi altro luogo autorizzato dai
Ministeri competenti a detenere animali di specie diverse comprese le
esotiche.
Art.
19 - Inumazione di animali -
1.
Oltre all’incenerimento negli appositi impianti autorizzati di
animali deceduti, è consentito al proprietario il sotterramento di
animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati allo scopo,
sempre che non esistano falde acquifere e solo qualora sia stato
escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive
trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE
N. 1069/2009, con autorizzazione del Servizio Veterinario
dell’Azienda ASL competente per territorio.
Art.
20 - Sterilizzazioni -
1.
Il privato cittadino, possessore dell’animale da compagnia, deve
inoltre impegnarsi ad impedire la proliferazione degli animali al
fine di non alimentare ulteriormente il randagismo.
2.
Le femmine adulte di cani e gatti dati in adozione nelle strutture di
ricovero per animali, sia pubbliche che private (convenzionate),
devono essere sterilizzate prima dell’adozione o raggiunta l'età
idonea. 3. È vietato all’interno del territorio comunale far
riprodurre animali pericolosi come definiti dal Decreto
Interministeriale 19 aprile 1996 e sue modificazioni le cui specie
sono specificate negli allegati A e B del decreto stesso e con le
esclusioni previste dall’art. 3 del decreto.
TITOLO
IV - ESPOSIZIONE E MANIFESTAZIONI -
Art.
21 –Autorizzazioni -
1.
Chiunque intenda promuovere una esposizione o una manifestazione con
animali sul territorio del Comune di Salerno deve richiedere
l’autorizzazione al competente Ufficio Randagismo con almeno 10
giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l’apertura della
esposizione e/o manifestazione.
2.
L’autorizzazione viene rilasciata previo parere del Servizio
Veterinario dell’ASL.
Art.
22 - Caratteristiche delle strutture espositive: parametri
dimensionali per cani e
gatti-
1.
Per le manifestazioni e esposizioni di durata inferiore alle 48 ore,
le strutture espositive devono avere i parametri dimensionali
previsti dall’allegato 1 al presente Regolamento.
2.
Per le manifestazioni e esposizioni di durata superiore alle 48 ore,
le strutture espositive devono avere i parametri dimensionali
previsti dall’allegato 2 al presente Regolamento.
Art.
23 - Prescrizioni -
1.
Ogni animale deve poter disporre di idoneo riparo. Per l’avifauna
deve essere inoltre previsto un idoneo posatorio.
2.
Tutti gli animali devono avere accesso ad una appropriata quantità
di acqua ed essere adeguatamente nutriti.
3.
È fatto specifico divieto di esporre alla luce artificiale animali
notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente
attività notturna.
4.
Il pavimento e le pareti delle strutture di ricovero devono essere
costituiti da materiali lavabili, in buone condizioni e tali da non
danneggiare gli animali. I piani devono impedire la dispersione delle
deiezioni al suolo. Se necessario deve essere presente una lettiera
non polverosa da asportare in caso di imbrattamento.
5.
Gli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di
barriere protettive quali catenelle, cavalletti, staccionate ecc.,
tali da impedire che il pubblico possa toccare sia l’esterno della
gabbia che gli animali stessi.
6.
Qualora la temperatura ambientale lo richieda, in particolare durante
i mesi invernali ed estivi, le strutture espositive devono essere
coibentate e ventilante in modo adeguato e proporzionale alla densità
degli animali.
7.
Per le manifestazioni canine di durata superiore a 48 ore deve essere
predisposto un recinto di idonee proporzioni dove devono essere
liberati a turno, per attività ludiche o espletamento dei bisogni
fisiologici ed etologici, soggetti socializzati e compatibili,
preferibilmente negli orari di chiusura al pubblico.
Art.
24 – Identificazione -
1.
Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere preventivamente
iscritti all’anagrafe canina regionale di provenienza; dovranno,
inoltre, essere identificati nei modi previsti dalla normativa
vigente.
2.
I cani sprovvisti di tali requisiti non potranno essere esposti e
dovranno essere ricondotti al luogo di provenienza.
3.
Per tutte le altre specie di animali è necessario attenersi al
rispetto della normativa vigente.
4.
Gli animali definiti pericolosi ai sensi della legge n. 150 del
07.02.1992 e gli animali sottoposti a regolamentazione CITES devono
essere identificati ed accompagni da idonea documentazione di cui
alla convenzione di Washington e successive modifiche.
Art.
25 - Limiti di età -
1.
Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e
gatti di età inferiore a 90 giorni; gli stessi dovranno essere in
regola con le vaccinazioni.
Art.
26 - Registri -
1.
È fatto obbligo ai i titolari delle manifestazioni di munirsi di un
registro di carico e scarico degli animali da tenere nella sede della
manifestazione.
2.
Su tale registro andranno annotati la specie e i dati identificativi
di ogni animale oggetto di esposizione, il proprietario e la
provenienza.
Art.
27 - Trasporto -
1.
Gli animali in esposizione dovranno essere trasportati esclusivamente
con mezzi idonei e autorizzati nel rispetto della normativa vigente.
Art.
28 - Trattamenti sanitari -
1.
I cani e i gatti esposti devono essere sottoposti a vaccinazione per
tutte quelle malattie infettive indicate dai Servizi Veterinari ASL
competenti per il luogo della manifestazione, fatti salvi ulteriori
requisiti sanitari che potranno essere stabiliti di volta in volta
dai servizi predetti. In caso di prima vaccinazione la stessa deve
essere eseguita almeno 20 giorni prima dell’inizio della
manifestazione.
2.
Per le altre specie ci si dovrà attenere alla normativa vigente e ad
eventuali ulteriori indicazioni fornite dai Servizi Veterinari ASL
competenti per il luogo della manifestazione.
Art.
29 - Garanzie e controlli sanitari -
1.
Il titolare dell’autorizzazione dovrà garantire la presenza, in
orari prefissati ed in reperibilità nelle altre ore, di un
responsabile referente e di un veterinario libero professionista per
tutto il periodo della manifestazione.
2.
L’accesso degli animali all’esposizione sarà subordinato a
controllo veterinario, con esito favorevole, eseguito da veterinari
liberi professionisti.
3.
Nella struttura utilizzata per l’esposizione degli animali deve
essere realizzato, in accordo con le indicazioni dei Servizi
Veterinari della ASL un locale di isolamento per eventuali ricoveri
che si rendessero necessari.
4.
Al fine di prevenire la diffusione di malattie, è vietato l’accesso
allo spazio espositivo di animali, di qualsiasi specie, al seguito
dei visitatori. Sarà cura dell’organizzatore realizzare
un’eventuale area attrezzata per la custodia degli animali di
proprietà dei visitatori.
5.
L’eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere segnalata
tempestivamente ai
Servizi
veterinari della ASL dove ha sede la manifestazione e successivamente
riportato
sul
registro di carico e scarico.
6.
Il titolare si impegna a far rispettare, anche con l’apposizione di
idonei cartelli, il divieto per tutti i visitatori di alimentare gli
animali e di arrecare loro disturbo.
7.
La violazione delle prescrizioni sopra indicate costituisce motivo
per la sospensione dell’autorizzazione sino al ripristino delle
condizioni prescritte. Qualora le violazioni non fossero sanabili
esse comportano la revoca dell’autorizzazione.
TITOLO
V - CANI -
Art.
30 -Attività motoria e rapporti sociali -
1.
Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a
consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria. I cani
custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all’aperto
devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
2.
È vietata la detenzione dei cani sopra balconi o terrazze senza
possibilità di accesso all’interno dell’appartamento.
3.
È vietata la detenzione perenne di cani in giardino senza
interazione con gli umani e senza possibilità di ingresso in casa.
Art.
31 -Divieto di detenzione a catena -
1.
È vietato detenere cani legati a corde e/o catene, salvo per ragioni
sanitarie documentabili e certificate dal veterinario curante o per
misure urgenti e, in ogni caso, solo temporanee di sicurezza.
2.
In caso di prescrizione del veterinario o di misure urgenti, e
comunque sempre temporanee, la catena o altro mezzo per legare,
consentito per massimo 10 ore, dovrà avere una lunghezza non minore
di 7 metri e scorrere su di un cavo aereo. Dovrà essere munita di
due moschettoni rotanti alle estremità e la sua dimensione e peso
dovranno essere proporzionati alla grandezza del cane. Il cane dovrà,
in ogni modo, poter raggiungere facilmente il ricovero, il cibo e
l’acqua.
Art.
32 -Dimensione dei box, recinti e cucce -
1.
I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista
igienico-sanitario, atte a garantire un’adeguata contenzione
dell’animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.
2.
I box o i recinti, opportunamente inclinati per il drenaggio, devono
essere adeguati alla taglia, permettere al cane un abbondante e
fisiologico movimento, avere una parte ombreggiata, una
pavimentazione almeno in parte con materiale non assorbibile (es.
piastrelle, cemento) antisdrucciolo e non devono esservi ristagni
liquidi. Le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente.
3.
La superfice di base dei box o dei recinti non deve essere inferiore
a metri quadrati 15 (di cui 1/3 chiuso con cuccia e coperto), fatta
salva la possibilità di mantenere misure inferiori esclusivamente
per cani di piccola taglia. In questo caso è facoltà dell’organo
di vigilanza valutare il corretto rapporto tra lo spazio disponibile
e il benessere dell’animale occupante. Ogni cane in più comporterà
un aumento minimo di superfice di metri quadrati 6. Il cane dovrà
uscire dal box almeno tre volte al giorno al fine di svolgere
l’opportuna attività motoria.
4.
Le cucce, collocate all’interno del box o del recinto devono essere
posizionate nella zona più coperta e riparata, dovranno essere di
materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguate alle
deiezioni dell’animale, coibentate e con il tetto
impermeabilizzato. Dovranno essere rialzate da terra e collocate
sotto un’adeguata tettoia idonea a proteggere gli animali dalle
intemperie invernali e dalle calure estive. L’altezza e le
caratteristiche costruttive dei box o dei recinti devono essere tali
da impedire la fuga del cane e garantire la tutela di terzi da
eventuali aggressioni.
5.
Il comma tre del presente articolo non riguarda i cani detenuti nei
giardini all’interno della perimetrazione del centro abitato.
Art.
33 - Conduzione dei cani in luoghi aperti al pubblico -
1.
Nelle piazze, vie e in tutti gli altri luoghi soggetti all’uso
pubblico, i cani vanno tenuti al guinzaglio e, per i cani d’indole
mordace, anche muniti di idonea museruola a cestino e non a nastro.
2.
È obbligatorio utilizzare il guinzaglio durante la conduzione
dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico,
fatte salve le aree per cani individuate dal Comune.
3.
Durante la stagione balneare l’accesso dei cani negli stabilimenti
balneari privati ovvero sulla parte di spiaggia privata può essere
consentito dal gestore a ciò autorizzato dal Comune.
4.
Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della
museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche,
fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi
il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli
Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la
responsabilità del proprietario o detentore, che adotterà gli
accorgimenti necessari.
Art.
34 - Obbligo di raccolta delle deiezioni -
1.
In ogni luogo o area pubblica o di uso pubblico (vie, piazze,
giardini, marciapiedi, uffici, ecc.) dell’intero territorio
comunale, i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali,
anche diversi dai cani, mentre li conducono hanno l’obbligo di
dotarsi di idoneo strumento di raccolta e di rimuovere immediatamente
gli escrementi solidi prodotti dagli stessi, che potranno essere
conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti
solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e
decoro del luogo.
2.
Gli idonei strumenti di raccolta, devono essere esibiti su richiesta
degli incaricati alla vigilanza di cui al presente Regolamento.
Art.
35 -Accesso negli esercizi pubblici -
1.
I cani, accompagnati dal proprietario o detentori a qualsiasi titolo,
hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente
articolo in tutti gli esercizi pubblici situati nel Comune di
Salerno.
2.
I proprietari o detentori a qualsiasi titolo che conducono gli
animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio
che museruola e avere cura che non sporchino e che non creino
disturbo o danno alcuno.
3.
Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio
interno agli esercizi commerciali che inviano comunicazione motivata
al competente ufficio comunale.
Art.
36 - Aree e percorsi destinati ai cani -
1.
Il Comune si impegna a creare ed attrezzare opportunamente aree verdi
di sgambamento e socializzazione intra e interspecifica dei cani
riservandosi, inoltre, la facoltà di avvalersi di Associazioni
cinofile e/o animaliste per la loro gestione e che le stesse avranno
le seguenti dotazioni minime:
·
recinzioni
perimetrali;
·
cestino
portarifiuti;
·
fontanelle
dotate di beverini per animali a riempimento automatico;
·
alberi
ed arbusti;
·
illuminazione
notturna.
2.
In tali aree è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al
guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante
ed attiva dei loro possessori/accompagnatori, in modo da non
determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante e alle
strutture presenti e nel rispetto delle regole contemplate nel
presente Regolamento.
3.
All’interno delle aree dovranno essere rispettate le seguenti
disposizioni:
·
il
responsabile del cane deve avere un’età superiore ai 18 anni;
·
per
motivi di sicurezza, l’accesso all’area è riservato
esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani;
·
attendere
l’uscita del cane incompatibile prima dell’ingresso, allontanando
opportunamente il proprio cane dalla vista dell’altro;
·
mantenere
chiusi i cancelli;
·
a
garanzia dell’igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai
possessori/accompagnatori dei cani di: a) essere muniti di
attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide; b)
raccogliere le deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle
negli appositi contenitori;
·
prima
di accedere all’area, ciascun accompagnatore dovrà accertarsi,
soprattutto in presenza di nuovi cani, sulla possibilità di
permanenza del proprio unitamente agli altri;
·
nel
caso di incompatibilità tra cani, devono essere adottati, a seconda
dei casi, museruola e/o guinzaglio: ogni conduttore è responsabile
del proprio cane;
·
ogni
accompagnatore potrà permanere con il proprio cane all’interno
dell’area per un massimo di mezz’ora nel caso in cui altri cani
con lui incompatibili stiano aspettando di entrare nell’area e
comunque per un tempo massimo di un’ora;
·
ogni
cane che accede nell’area deve essere dotato di microchip o di
tatuaggio di riconoscimento ed essere in regola con le vaccinazioni
annuali;
·
i cani
non ben socializzati devono essere muniti di museruola;
·
su
tutta l’area di sgambatura è vietato svolgere attività di
addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia, ecc);
·
è
severamente vietato l’ingresso ai cani femmine nel periodo di
calore, anche se
l’area
è libera da ogni presenza;
·
non è
consentito somministrare cibo ai cani;
·
prima
delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00, al fine di garantire il silenzio,
non si può accedere all’area.
Art.
37 -Rinuncia di proprietà dei cani non randagi -
1.
Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in
cui sia impossibilitato a tenere con sé l’animale, per gravi e
documentate esigenze, può chiedere al Settore Ambiente e Protezione
Civile - Ufficio Randagismo - del Comune di Salerno l’autorizzazione
a consegnare il cane presso il canile Comunale, avvalendosi della
facoltà di rinuncia della proprietà.
2.
All’allegato 3 del presente Regolamento è riportato l’elenco
delle cause che impediscono la detenzione del cane, con relativo
grado di priorità per la compilazione di un’eventuale lista
d’attesa. Si precisa che, a parità di motivazione, entrerà il
cane con domanda di autorizzazione alla consegna più vecchia.
3.
L’accettazione dei cani rinunciati è subordinata alla verifica
della disponibilità di spazi e risorse adeguati all’interno dei
canili comunali, al rispetto di un’eventuale lista di attesa che
dia priorità alle situazioni più critiche e al pagamento di un
importo giornaliero pari a quello versato dal Comune di Salerno per
ciascun cane detenuto all’interno del canile e/o rifugio
convenzionato e da corrispondere mensilmente sul conto della
tesoreria comunale, tramite bonifico bancario o tramite bollettino
postale, con anticipazione di tre mensilità.
4.
Il contributo non è dovuto con grado di priorità 1 e 2.
5.
La domanda, il cui facsimile è allegato al presente Regolamento,
deve essere corredata dalla seguente certificazione:
·
certificato
di proprietà/iscrizione all’anagrafe canina;
·
libretto
sanitario del cane;
·
foto
del cane.
6.
L’Ufficio Randagismo del Comune di Salerno, verificata la
completezza della domanda e la disponibilità del canile a consentire
nuovi ingessi, comunica al richiedente l’avvenuto rilascio
dell’autorizzazione alla consegna del cane.
TITOLO
VI - GATTI –
Art.
38 -Definizione di gatto -
1.
Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di
solito insieme ad altri gatti.
2.
Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in
libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3.
La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie
di gatti che vivono in libertà è denominata “tutore” oppure
“gattara”.
Art.
39 -Tutela dei gatti liberi -
1.
I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.
Art.
40 - Compiti dell’ASL -
1.
L’ASL provvede, in base alla normativa vigente, alla
sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito, anche
tramite il tutore e le Associazioni animaliste, all’interno della
colonia di provenienza. Provvede, altresì, alla vigilanza sanitaria
sulla corretta gestione delle colonie stesse.
Art.
41 - Cura delle colonie feline da parte dei tutori -
1.
Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come
tutori, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie
dei gatti liberi.
2.
Ai tutori deve essere permesso l’accesso, al fine
dell’alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche
consentite. I tutori sono obbligati a rispettare le norme per
l’igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e
provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono
alimentati.
3.
L’accesso dei tutori a zone di proprietà privata è subordinato al
consenso del proprietario. In casi di disaccordo, i tutori
sottopongono alle Autorità competenti le problematiche individuate.
Le Autorità competenti, sentiti i tutori e con gli strumenti
definiti dalla legge, promuovono le azioni necessarie alla tutela e
alla gestione dei gatti.
Art.
42 – Colonie feline -
1.
Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Salerno che, nel caso
di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a
querela nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal
Codice Penale.
2.
Le colone feline che vivono all’interno del territorio comunale
sono censite dal Servizio Veterinario Azienda ASL competente per
territorio in collaborazione con le Associazioni e i singoli
cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia
con riguardo al numero dei gatti che alle loro condizioni di salute.
3.
Le colone feline non possono essere spostate dal luogo dove
abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere
effettuati in collaborazione con il servizio veterinario Azienda ASL
competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e
documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi
animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.
Art.
43 - Alimentazione dei gatti -
1.
I tutori sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del
suolo pubblico e del decoro, evitando la dispersione di alimenti,
provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo
ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi
solidi e ad esclusione dell’acqua.
TITOLO
VII – EQUIDI –
Art.
44 - Principi distintivi e prescrizioni detenzione equidi –
1.
Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari
appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
2.
Il Comune promuove la loro tutela attraverso l’adozione di misure
atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita,
favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi
atto di crudeltà nei loro confronti, nonché incentivando la loro
esclusione dalla macellazione.
3.
Il cavallo (da intendersi da qui in poi come equidi in generale) è
un essere senziente e va tutelato allo scopo di preservarne il
benessere psicofisico e la dignità, nel rispetto delle esigenze
fisiologiche ed etologiche, individuali e della specie,
indipendentemente dalle eventuali attività in cui viene impiegato,
sia durante le suddette attività che nei
momenti
di riposo.
4.
Chiunque venga a contatto con il cavallo, nell’espletamento di
qualsiasi mansione o attività che ne preveda l’impiego, deve
tenere nei suoi confronti una condotta etica, segnalando
tempestivamente al responsabile della struttura detentrice o
all’Autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o
comportamento inadeguato.
5.
Le strutture atte ad ospitare il cavallo devono essere efficienti,
regolarmente ispezionate, prontamente riparate in caso di guasti e
progettate in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici
e tossicologici.
6.
I box devono avere i seguenti requisiti: a. soffitto di almeno 3
metri, pareti resistenti agli urti almeno fino ad un’altezza di
1,20 metri;
b.
una superficie di metri 4x3 per castroni e cavalle, metri 3x3 per i
pony e metri 5x5 per stalloni e fattrici; le metrature devono, in
ogni caso, essere adeguate alla taglia dell’animale, che deve poter
stazionare senza problemi di movimento e mantenere la testa eretta;
c.
erogatori automatici di acqua e idonea lettiera, costituita da
materiale atossico ed esente da polveri e muffe, che deve essere
mantenuta pulita e asciutta per evitare problemi podologici e
assicurare protezione contro lesioni.
7.
Le scuderie devono essere dotate di ventilazione naturale o forzata.
Le aperture destinate all’aereazione devono essere proporzionali al
volume della struttura. Le finestre superiori dei box devono essere
mantenute aperte per garantire l’affaccio verso l’esterno.
8.
In caso di sistemazione nei box il cavallo deve poter accedere
giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va
garantita la sua possibilità di movimento ed eventuale esercizio
fisico.
9.
È fatto assoluto divieto di tenere il cavallo legato in posta, tanto
all’interno dei box quanto all’aperto. È concesso legare i
cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura
e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste. In tal
caso, il cavallo deve essere assicurato in modo da consentirne una
liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto
stretta vigilanza del detentore.
10.
Le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate
all’acquisizione di sufficienti spazi all’aperto.
11.
È vietato lasciare il cavallo al pascolo in luoghi non recintati,
legandolo alla cavezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra
o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi, ecc); è parimenti
vietato impastoiare gli arti.
12.
Il cavallo che vive all’aperto, con esclusione di quelli che vivono
allo stato semi-brado in ambienti con adeguata superficie e copertura
naturale, deve disporre all’interno del paddock di una struttura
coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.
13.
Per la custodia permanente all’aperto, l’area a disposizione deve
essere proporzionata al numero di esemplari e non inferiore a metri
quadrati 1000 per animale, e disporre di adeguate risorse alimentari
naturali o approvvigionate.
14.
Per una corretta gestione dell’area all’aperto, il proprietario o
detentore o incaricato deve prevedere la raccolta delle fiande, la
rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento dei cavalli quando il
terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il
contenimento dei parassiti.
15.
Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi
e da piante velenose.
16.
I cavalli che vivono permanentemente all’aperto devono essere
controllati almeno una volta al giorno.
17.
Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza
adeguata ad impedire la fuga dell’animale, realizzate con materiali
idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni al cavallo.
18.
Il cavallo va alimentato con razioni di foraggio (erba, fieno,
granaglie, mangimi, etc.) di qualità e privo di muffe, debitamente
proporzionate alle esigenze individuali e della specie, tenendo conto
di parametri quali caratteristiche fisiche e stato, tipo di attività
svolta, clima e tipo di gestione.
19.
Foraggi e mangimi dovranno essere adeguatamente conservati e
custoditi in modo da evitare accessi incontrollati. Ogni variazione
nella dieta dovrà avvenire in maniera graduale.
20.
Indispensabile per l’equilibrio psicofisico del cavallo è la
socializzazione con membri della sua stessa specie. Nel rispetto
delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere, pertanto,
favorita il più possibile e fin dalla giovane età la socialità,
con un’attenta valutazione della compatibilità tra i diversi
soggetti.
21.
L’introduzione di nuovi esemplari all’interno del gruppo di
socializzazione dovrà avvenire gradualmente e sotto la supervisione
e la mediazione di personale qualificato, al fine di evitare il più
possibile contatti violenti e per facilitare l’integrazione dei
singoli soggetti.
22.
Solo nel caso di cavalli effettivamente problematici nelle relazioni
intraspecifiche è consigliato l’impiego di altre specie animali
per dar loro compagnia.
23.
Particolare attenzione, nel caso di cavalli che condividono gli
stessi spazi dovrà essere rivolta alla somministrazione di alimenti,
per garantire a tutti l’accesso al cibo ed evitare situazioni
troppo conflittuali.
24.
Sono altamente sconsigliate grate fisse che impediscono l’affaccio
e che rendono impossibile il contatto visivo con altri cavalli e con
l’ambiente esterno.
25.
Il cavallo, per le sue caratteristiche fisiologiche e
comportamentali, va alimentato con moderate quantità di cibo
somministrato durante l’arco della giornata.
26.
Il detentore ovvero proprietario o incaricato è responsabile del
benessere del cavallo, del quale dovrà garantire i bisogni fisici ed
etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene,
alimentazione, assistenza sanitaria).
27.
Particolare cura andrà rivolta al piede, ferrato o scalzo,
attraverso regolari interventi di mascalcia ad opera di personale
qualificato.
28.
Il cavallo dovrà essere iscritto all’Anagrafe degli Equidi, ai
sensi della L. n. 200 del 1 agosto 2003, regolamentata dal D.M. 29
dicembre 2009 e D.M. 29 settembre 2011.
29.
Si fa assoluto divieto di mozzare la coda ai cavalli, tagliare i peli
tattili del muso e delle palpebre, nonché modificare la posizione
naturale degli zoccoli e fissare agli stessi dei pesi. È altresì
vietato l’uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi
particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e
controllo del medico veterinario.
30.
È vietata la somministrazione di farmaci o principi attivi senza la
prescrizione sanitaria e/o in assenza di effettive patologie
comprovate dal medico-veterinario. L’utilizzo e la detenzione dei
farmaci veterinari viene regolamentata dal D.L. 6 aprile 2006, n. 193
recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive
modificazioni e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26
maggio 2006). 31. La soppressione del cavallo è consentita soltanto
in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di
sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in
anestesia
generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all’Albo.
Il cavallo utilizzato per attività ludico/sportive o da compagnia,
non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la
macellazione.
Art.
45 - Attività che prevedono l’uso degli equidi –
1.
Il Comune vieta la concessione di licenze e autorizzazioni per
servizi di trasporto a trazione ippica (servizio taxi e NCC).
2.
Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare o
manifestazioni con equidi o altri ungulati al di fuori degli impianti
ufficialmente autorizzati, purché: a. il tracciato su cui si svolge
la manifestazione garantisca la sicurezza e l’incolumità dei
fantini, dei cavalieri e degli equidi, nonché degli spettatori.
b.
il fondo della pista sia ricoperto da materiale idoneo ad attutire i
colpi degli zoccoli degli animali ed evitare scivolamenti, anche
durante le eventuali prove della corsa. È fatto, dunque, divieto
assoluto di far correre gli equidi su terreno asfaltato, cementato o
su ogni altro tipo di pavimentazione dura e sdrucciolevole;
c.
il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde idonee ad
evitare danni agli animali in caso di caduta;
d.
l’ASL competente per territorio garantisca la presenza di un medico
veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione,
comprese le eventuali prove della corsa;
e.
il comitato organizzatore garantisca le condizioni di sicurezza per
la salute degli equidi durante tutta la manifestazione, attraverso la
presenza di: un medico veterinario ippiatra che attui un’ispezione
veterinaria preventiva e certifichi l’idoneità degli equidi,
attraverso un rigoroso protocollo visite, un’ambulanza veterinaria
per equini e la
disponibilità
di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento; f. gli equidi
siano in buono stato di salute e regolarmente identificati e
registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di
identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal
veterinario ufficiale; g. gli equidi non siano di età inferiore ai
quattro anni e superiore ai 15 anni; h. l’ASL rilasci il nulla osta
necessario per il regolare svolgimento dell’attività sopracitata,
solo dopo aver preventivamente verificato il rispetto dei requisiti
di cui alle precedenti lettere; i. previo accertamento che nelle
edizioni precedenti della manifestazione non siano stati feriti,
deceduti o appositamente soppressi animali, anche solo per premi o
bersagli; l. previa autocertificazione che nessuno degli
organizzatori e dei concorrenti abbia riportato condanne per
maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni
vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui
agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544 quinquies e 727 del
codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o
dopanti attraverso controlli a campione, nonché
risultino
positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme
attualmente vigenti; m. previa adozione di regolamento d'attuazione
dell'articolo 8 del DPCM 28-2-2003 nel caso di gare di equidi o di
altri ungulati.
TITOLO
VIII - CONIGLI DA COMPAGNIA -
Art.
46 - Detenzione dei conigli da compagnia -
1.
I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o
sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà
essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori
dell’acqua e del cibo all’interno dovranno essere sempre
riforniti. È vietata la detenzione permanente dei conigli previsti
nel presente titolo in gabbie e deve sempre essere garantito un
ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.
2.
È severamente vietato liberarli in aree pubbliche o di campagna.
Art.
47 - Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie -
1.
Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per
conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a 4 volte la
lunghezza dell’animale, con altezza tale da permettergli di
stazionare in modo eretto.
2.
I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; il
fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato
di materiale assorbente e atossico
TITOLO
IX – MUSTELIDI (FURETTI ECC.) -
Art.
48 - Tutela e detenzione -
1.
I furetti ed i mustelidi in genere, se detenuti in gabbia, devono
usufruire di un spazio adeguatamente riparato e fornito di tana
isolata di dimensione corrispondente a quella dell' animale e
totalmente oscurata, dalle dimensioni minime di almeno 6 metri
quadrati, devono essere previsti i necessari arricchimenti ambientali
(tunnel, ripiani, nidi bui, ecc.) e opportuna lettiera. Tali
dimensioni, tranne che per l’altezza, devono essere aumentate del
50% per ogni altro soggetto.
2.
I cani della prateria e gli sciuridi in genere, se detenuti in gabbie
o recinti, devono usufruire di uno spazio riparato e di dimensioni
minime di almeno 10 metri quadrati fino a 5 esemplari, aumentate di 1
metro quadrato per esemplare in più. Dovrà essere presente lettiera
in fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di
scavare
e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta).
Se allevati all’aperto, dovrà essere prevista una rete alta 2
metri, con bordo superiore ripiegato all’interno e verso il basso
per 30 centimetri, e base interrata almeno 50 centimetri.
3.
Le manguste egli altri viverridi in genere, se detenuti in gabbie
devono usufruire di uno spazio riparato e di dimensioni minime di
almeno 8 metri quadrati fino a 2 esemplari, aumentato di 2 metri
quadrati per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi
piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all’animale
di sottrarsi alla vista.
4.
Il detentore deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare la
fuga dell’animale, ormai incapace di vivere in libertà.
TITOLO
X –VOLATILI -
Art.
49 - Tutela e detenzione -
1.
Ai volatili detenuti in gabbia/voliera devono essere garantite le
condizioni climatiche tipiche di ciascuna specie. I contenitori
dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia/voliera dovranno
essere sempre puliti e riforniti.
2.
E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
3.
Le gabbie/voliere tenute all'aperto, dovranno avere idonea copertura,
una parte riparata da tutti i lati e contenere un rifugio idoneo a
garantire la tutela dalle intemperie.
4.
È fatto obbligo di apporre un adeguato numero di sagome
anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate che
possano mettere a repentaglio la sicurezza degli uccelli.
Art.
50 - Dimensioni delle gabbie/voliere -
1.
La gabbia/voliera deve avere le seguenti dimensioni: la dimensione
maggiore deve essere dieci volte superiore all’apertura alare
dell’esemplare più grande, le altre due dimensioni non devono
essere inferiori alla metà della dimensione maggiore. Se sono
detenuti più di quattro esemplari le misure sopra descritte vengono
aumentate del 30%
per
ogni altro soggetto. Le gabbie/voliere non devono comunque essere di
misura inferiore a 1 metro di altezza, 1 metro di larghezza e 1,5
metri di lunghezza e devono contenere elementi che riproducano gli
habitat naturali (rami su cui appollaiarsi e da cui spiccare il volo,
ecc.).
2.
Nella stessa gabbia/voliera è consentita la presenza solo di specie
compatibili.
Art.
51 - Aanatre, oche, struzzi, pavoni, cigni, galli e galline, tacchini
-
1.
Gli animali in oggetto (volatili che hanno perduto del tutto o in
parte la capacità al volo), detenuti per compagnia o affezione,
devono poter usufruire di uno spazio adeguatamente riparato - fornito
di posatoio e di vasca per il bagno- le cui dimensioni in lunghezza,
larghezza e altezza siano rispettivamente 5 volte, 3 volte, 3 volte
superiori all'altezza dell'animale o all’apertura alare se
maggiore. Tali dimensioni, tranne che per l’altezza, devono essere
aumentate del 30% per ogni altro esemplare.
2.
Se detenuti liberi in cortili, terrazzi, giardini ecc., tali aree
aperte devono essere dotate di adeguati rifugi che permettano il
ricovero contemporaneo di tutti i soggetti detenuti. Per le specie
palmate è necessario destinare uno specchio d’acqua le cui
dimensioni siano sufficienti a garantire l’immersione e il nuoto in
apnea a tutti i soggetti
contemporaneamente.
TITOLO
XI - ANIMALI ACQUATICI (PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI) –
Art.
52 - Tutela e detenzione. Dimensioni e caratteristiche degli acquari
-
1.
Il volume d’acqua dell'acquario non deve essere inferiore a due
litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali
ospitati e in ogni caso non deve avere una capacità inferiore a 30
litri. La lunghezza minima dell’acquario deve essere cinque volte
superiore alla lunghezza del corpo dell’esemplare più grande
(misurata dall’apice del muso alla pinna caudale più lunga, se
eterocerca) e le restanti due dimensioni non dovranno essere
inferiori alla metà della lunghezza minima. Se ci sono più di tre
esemplari le misure della cubatura sono aumentate del 30% per ogni
altro soggetto.
2.
È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve.
In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione
e l' ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche
e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche
delle specie ospitate.
3.
Le vasche devono essere dotate di arricchimenti ambientali e di una
zona asciutta per gli animali acquatici polmonati, accessibile da
tutti gli animali contemporaneamente, che consenta la sosta ed una
adeguata possibilità di movimento.
4.
È proibito detenere, a qualsiasi titolo e con qualsiasi finalità,
crostacei con le chele legate, in vasche o acquari privi di cibo e
dei necessari arricchimenti ambientali.
5.
È vietato detenere animali vivi su ghiaccio o comunque a temperatura
che sia dannosa per l'animale e provochi sofferenza.
TITOLO
XII - SUINI (MAIALI, CINGHIALI, MAIALI VIETNAMITI ECC.) –
Art.
53 - Tutela e detenzione -
1.
I suini, ancorché resi domestici per affezione e/o compagnia,
conservano l’esigenza di vita all’aperto, in ampi spazi forniti
di zona umida, adeguato ricovero e acqua corrente.
2.
Le dimensioni dei recinti devono consentire all’animale un
abbandonate e fisiologico movimento e, comunque, non devono essere
inferiori a 10metri quadrati per animale, da aumentarsi del 30% per
ogni altro esemplare.
3.
I recinti devono essere privi di spigoli vivi e ogni altro elemento
che possa provocare lesioni agli animali.
TITOLO
XIII - ANIMALI ESOTICI -
Art.
54 - Tutela e detenzione -
1.
Il Comune si impegna a dissuadere dalla detenzione di animali esotici
con opportune campagne di sensibilizzazione, in collaborazione con le
Associazioni di settore.
2.
Chiunque detiene animali esotici, a qualsiasi titolo e/o scopo, deve
dichiararne il possesso al Comune, allegando le certificazioni e gli
atti che ne consentano l’esatta identificazione e ne dimostrino la
legittima provenienza.
3.
Chiunque detiene animali esotici, a qualsiasi titolo e/o scopo, deve
denunciare al Comune, entro tre giorni, la nascita di cuccioli, la
scomparsa, la fuga, il trasferimento e/o l’alienazione, nonché la
loro morte, fatte salve altre disposizioni in merito.
4.
È fatto obbligo di ricreare negli alloggiamenti le caratteristiche
del clima e dell'habitat naturale delle specie detenute.
TITOLO
XIV – CAPRINI E OVINI -
Art.
55 - Tutela e detenzione -
1.
I caprini e gli ovini detenuti per affezione e/o compagnia devono
usufruire di recinti forniti di adeguati ricoveri; le dimensioni
complessive devono essere di 15 metri quadrati per animale, da
aumentarsi del 30% per ogni altro soggetto.
2.
Detti animali devono essere identificati e registrati secondo le
disposizioni vigenti.
TITOLO
XV – RODITORI (CRICETI, CAVIE, SCOIATTOLI, TOPOLINI, ECC.) -
Art.
56 - Tutela e detenzione -
1.
È proibita la detenzione con modalità che incentivino la
ripetizione di movimenti innaturali e/o ossessivi.
2.
Ogni animale deve avere a disposizione una gabbia fornita di nidi in
quantità sufficiente da permettere a tutti gli animali detenuti di
potersi riparare contemporaneamente, accessori e arricchimento
ambientale etologicamente necessario. La gabbia non dovrà avere
misura inferiore a 1 metro quadrato. Tali dimensioni, tranne che per
l’altezza, devono essere aumentate del 30% per ogni altro soggetto.
Dovrà inoltre essere presente un fondo di materiale idoneo agli
animali ospitati.
3.
Relativamente agli scoiattoli, tutte le suddette misure sono
incrementate del 50%.
4.
Agli animali dovrà essere sempre accessibile un accesso all’acqua
e al cibo, salva diversa disposizione scritta del medico veterinario.
TITOLO
XVI - RETTILI –
Art.
57 - Tartarughe e testuggini -
1.
Con il termine “tartaruga” si indicano le tartarughe acquatiche
sia d'acqua dolce, con membrane di pelle tra gli artigli, sia marine,
con arti trasformati in pinne. I giovani esemplari hanno abitudini
alimentari carnivore per poi diventare vegetariane e con carapace dal
profilo basso.
2.
Con il termine “testuggine” si indicano le specie adattate alla
vita terrestre, normalmente erbivora, con possenti artigli e con
carapace rialzato.
3.
È fatto assoluto divieto di abbandonare tartarughe ed altri rettili
in laghi, corsi d’acqua e zone limitrofe o in fontane ovunque
situate.
Art.
58 - Modalità di detenzione -
1.
Le dimensioni dei terrari devono essere proporzionate alla dimensione
dell’animale nel rapporto 1:7 per lato, da incrementarsi durante la
crescita. I terrari devono essere dotati di vaschetta per il bagno,
se etologicamente necessaria, la cui profondità deve essere pari al
30% dell’altezza dell’animale e le cui dimensioni devono essere
aggiuntive a
quelle
del terrario e tali da permettere l’alloggiamento per intero
dell’animale. Le dimensioni su indicate, tranne che per l’altezza,
devono essere aumentate del 30% per ogni altro soggetto.
2.
Le dimensioni degli acquari devono essere proporzionate alla
dimensione dell’animale nel rapporto di 1:10 per lato, da
incrementarsi durante la crescita. La profondità deve permettere la
totale agevole immersione e l’attività natatoria di tutti i
soggetti contenuti. All’interno dell’acquario deve essere
presente una zona asciutta, fornita di scivolo per un agevole
accesso, le cui dimensioni dovranno garantire la permanenza
contemporanea di tutti i soggetti. Le proporzioni zona asciutta/zona
umida dipendono dalla esigenze etologiche di ciascuna specie.
3.
Per gli animali devono esser presenti uno o più nascondigli.
Art.
59 - Iguane, lucertole e sauri -
1.
Tali specie, che hanno particolari esigenze microclimatiche, devono
essere detenute in appositi terrari, forniti di specifico
arricchimento ambientale.
2.
Le dimensioni di detti terrari devono essere proporzionate alla
lunghezza dell’animale detenuto nel rapporto 1:3 per ciascun lato e
aumentate del 50% per ogni altro soggetto.
3.
Devono, inoltre, essere presenti i seguenti arredi e arricchimenti
ambientali:a. una zona rifugio a livello del pavimento;
b.
disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente
raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici;
c.
per iguana verde e altre specie che lo richiedono, contenitori per
l’acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali
possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura
adeguata (riscaldamento via ambiente) filtrata o che possa essere
cambiata regolarmente e con facilità;
d.
lampade per il riscaldamento e per l’illuminazione, che dovrà
garantire l’apporto giornaliero di radiazioni UVB; e. un sistema di
riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di
temperatura diversificate, per consentire una adeguata
termoregolazione.
4.
I camaleonti dovranno avere un ricovero con un’altezza minima di 1
metro. Tale ricovero deve avere almeno una parete in rete per una
adeguata aerazione, deve essere arredato con rami e piante per
garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli
che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli
altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti).
Art.
60 - Serpenti -
1.
Tali specie, che hanno particolari esigenze microclimatiche, devono
essere detenute in appositi terrari o acquari, a seconda della
specificità biologica, forniti di opportuno arricchimento
ambientale.
2.
Le dimensioni di detti terrari/acquari devono essere proporzionate
alla lunghezza dell’animale detenuto nel rapporto di 1:2 per
ciascun lato aumentate del 50% per ogni altro soggetto.
3.
Gli acquari devono essere forniti di opportuna zona asciutta, se
etologicamente necessaria.
4.
Devono, inoltre, essere presenti i seguenti arredi e arricchimenti
ambientali: a. un sistema di riscaldamento con lampade ed aperture
per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di
temperatura diversificate, per consentire una adeguata
termoregolazione;
b.
un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente
alla vista;
c.
rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di
arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata;
d.
contenitori per l’acqua nei quali gli animali possano immergersi
completamente;
e.
per pitoni e grossi costrittori, il contenitore per l’acqua deve
avere una superficie pari almeno ad 1/3 (2/3 per le anaconde)
dell’area di base del terrario, acqua filtrata o facilmente
rinnovabile e adeguatamente riscaldata via ambiente.
5.
I detentori ad ogni titolo di serpenti che possono arrecare, con la
loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che
comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica,
devono comunicarne entro tre giorni il possesso alla Prefettura,
all’ASL e all’Ufficio Randagismo del Comune di Salerno.
TITOLO
XVII – ANFIBI ( RANE, ROSPI, RAGANELLE, TRITONI, SALAMANDRE,
ETC.)
-
Art.
61 - Tutela e detenzione -
1.
Tali specie devono essere detenute in appositi contenitori che
riproducano le caratteristiche del loro habitat naturale, con
particolare attenzione al rapporto zona asciutta/zona umida.
2.
Tali contenitori, per evitare fughe e garantire la permanenza
dell’animale nel suo specifico ambiente, devono essere dotati di
una copertura forata che permetta continuo ricambio d’aria e facile
adattamento alla temperatura ambientale esterna.
3.
Le dimensioni dei contenitori devono essere le seguenti:
·
lunghezza
minima metri 1,30;
·
larghezza
minima metri 0,60;
·
altezza
minima metri 0,60.
4.
Tali dimensioni, tranne quelle relative all’altezza, devono essere
aumentate del 50% per ogni altro soggetto adulto; in caso di schiusa
delle uova, le dimensioni della parte acquatica devono essere
aumentate del 100%.
5.
Dovranno essere presenti rifugi e nascondigli che consentano a tutti
gli animali di potervisi riparare contemporaneamente.
TITOLO
XVIII - PET THERAPY –
Art.
62 - Terapie assistite con l’impego di animali -
1.
Il Comune di Salerno promuove nel suo territorio le attività di
cura, di riabilitazione e di assistenza con l’impiego di animali da
compagnia, effettuate da persone con competenza specifica che
dimostrino di aver partecipato a corsi di formazione idonei allo
scopo con rilascio di attestazione finale.
2.
La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere
conseguita a danno della salute e dell’integrità degli animali.
Inoltre, in nessun caso le prestazioni devono comportare per
l’animale fatiche o stress psichici o fisici né consistere in
attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici
temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
3.
Gli animali impiegati nelle attività di cura sono sottoposti a
controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute
e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da
parte di un medico veterinario che lavori in team con psicoterapeuta
e
istruttore
cinofilo. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere
psicofisico non possono essere utilizzati per tali attività. Al
termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto
mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da
parte di Associazioni e privati, escludendo esplicitamente la
possibilità di macellazione per fini alimentari.
4.
Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività e di
terapie assistite dagli animali, è vietata l’utilizzazione di
cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
5.
Gli animali impiegati possono provenire da canili e rifugi pubblici e
privati gestiti da Onlus o da maneggi o essere di proprietà delle
persone di cui al precedente comma 1.
TITOLO
XIX – GARANTE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI -
Art.
63 - Requisiti e funzioni -
1.
È istituita la figura del Garante per la Tutela degli animali.
2.
Il Garante per la Tutela degli animali è nominato discrezionalmente
dal Sindaco con decreto, ed è designato tra coloro che siano esperti
di riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e professionalità
nella materia della tutela e dei diritti degli animali, previa
istruttoria da parte del Direttore del Settore preposto.
3.
Il Garante dura in carica per un triennio, rinnovabile, salvo revoca
da parte dello stesso.
4.
Il Garante per la Tutela degli animali non percepisce alcuna
indennità o compenso, svolgendo la sua attività a titolo
completamente gratuito. Al fine dello svolgimento delle proprie
funzioni al Garante sarà assegnato una postazione presso un ufficio
del Settore Ambiente e Protezione Civile dell’Ente, con l’obbligo
di garantire la presenza almeno per due giorni a settimana ricevendo
le istanze che vengono dalla cittadinanza o istruendo le istanze
inviate per mail. Il Direttore del Settore Ambiente e Protezione
Civile si obbliga a garantire lo svolgimento delle attività mettendo
a disposizione del Garante: una scrivania, un computer, un
apparecchio telefonico abilitato alla linea telefonica urbana ed
extraurbana.
5.
Le funzioni del Garante per la Tutela degli Animali sono le seguenti:
·
ricevere
segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o
comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla
corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in
materia di diritti degli animali;
·
denunciare
o segnalare all’Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti,
relativi agli animali, configurabili come reati, dei quali viene a
conoscenza nell’esercizio o causa delle sue funzioni;
·
promuovere,
di concerto con l’Ufficio Randagismo del Settore Ambiente e
Protezione Civile, campagne di sensibilizzazione e di informazione in
materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza
delle norme statali, regionali, dell’Unione Europea ed
internazionali nonché delle disposizioni regolamentari comunali che
disciplinano la fattispecie e delle relative finalità, con
particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
·
educare
i cittadini ad un corretto rapporto tra l’uomo e gli altri animali,
al precipuo scopo di prevenire l’abbandono degli animali domestici
e per incentivarne le adozioni;
·
segnalare
al Direttore del Settore Ambiente e Protezione Civile l’opportunità
di adottare provvedimenti richiesti dall’osservazione e dalla
valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce
dell’adeguamento alle norme statali, regionali o dell’Unione
Europea;
·
formulare,
di concerto con il Direttore del Settore Ambiente e Protezione
Civile, proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare
le condizioni di vita degli animali;
·
supportare,
di concerto con il Direttore del Settore Ambiente e Protezione
Civile, l’attuazione di linee guida per lo sviluppo di azioni e
politiche finalizzate alla tutela degli animali;
·
richiedere
interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e
controlli sul territorio ai Servizi Veterinari dell’A.S.L., alla
Polizia Locale, alle Guardie Zoofile e a tutti gli altri Enti
preposti;
·
collaborare
con i Servizi Veterinari dell’ASL per ogni situazione che dovesse
rendersi necessaria in tema di vigilanza sull’azione finalizzata
alla lotta ai maltrattamenti nei confronti degli animali;
·
interagire
con le Associazioni attive nel campo della protezione degli animali,
dalle quali raccoglierà proposte e suggerimenti;
·
sviluppare
ogni forma sinergica che sostanzi la produzione di rapporti di attiva
partecipazione collaborativa con la Facoltà di Veterinaria
dell’Università;
·
dare
impulso ad indagini da parte di Polizia Locale, ASL. ed altri Enti
competenti per quanto concerne violazioni di leggi e regolamenti
inerenti alla tutela degli animali;
·
affermare
e difendere tutti i principi ed i valori fondamentali che riguardino
il benessere e la protezione degli animali;
·
intrattenere
rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti
nell’ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;
·
richiedere
la costituzione di parte civile, nei modi e nelle forme previsti
dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di uccisione, di
maltrattamento e di abbandono di animali, di cui agli artt. 544-bis,
544-ter e 727 del Codice Penale;
·
predisporre,
annualmente, un relazione sull’attività svolta e sulle condizioni
degli animali nel territorio comunale nonché sull’attuazione dei
relativi diritti, da trasmettere al Direttore del Settore Ambiente e
Protezione Civile entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello
cui si riferisce.
TITOLO
XX - ADEGUAMENTI E SANZIONI -
Art.
64 - Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento -
1.
Per le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento si
provvederà su parere del Servizio Veterinario competente della ASL.
Art.
65 - Sanzioni -
1.
Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del
presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di 150 euro ad un massimo di 500 in parziale
modifica della delibera di G.C. n. 1044/2008 e fermo restando i
minimi in essa contenuti.
2.
Chiunque commette una violazione degli articoli 11, 14, 17 del
presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge
o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 250 ad
euro 500 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le
modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli
stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al
numero di animali coinvolti nella violazione.
Art.
66 - Vigilanza -
1.
La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente
Regolamento spetta al Corpo di Polizia Municipale, ai medici
veterinari del Servizio Veterinario dell’ASL, alla Polizia
Provinciale, alle Guardie Zoofile Volontarie, alle Guardie Volontarie
Ambientali del Comune e a tutti i soggetti che esercitano funzioni di
vigilanza sulla tutela degli animali e dell’ambiente ai sensi della
vigente normativa nazionale e locale.
Art.
67 - Norme transitorie -
1.
Al fine di facilitare l’adeguamento da parte del proprietario e/o
detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle
innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, si fissa
in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il tempo concesso per la
messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli
animali.
Esempio
Domanda di autorizzazione alla consegna del cane
Il/La
sottoscritto/a__________________nato/a a___________________
il_________e residente in
a______________invia_______________n.___tel._________________,cellulare_______________
e-mail___________________
Dichiara
la propria rinuncia alla proprietà del cane
Iscritto
all’anagrafe canina del Comune di Scafati avente le seguenti
caratteristiche:
Microchip/tatuaggio
____________________ Nome _______________ età ______ sesso ________
Taglia
________ colore __________ eventuali note
caratteriali___________________________
a
tal fine chiede
che
il suddetto cane venga ricoverato presso il rifugio comunale per cani
e, avvalendosi delle disposizioni di cui
all’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76, della decadenza del
beneficio
previsto dall’art. 75 in caso di dichiarazioni mendaci e di quanto
disposto dall’art. 495 del Codice Penale
,
sotto la propria responsabilità
Dichiara
Di
aver preso visione dell’art. 37 “ Rinuncia di proprietà dei cani
non randagi – modalità- “ del Regolamento
Comunale
per la tutela degli animali . Approvato con Delibera
…...................................................
Che
la presente rinuncia è motivata dalle sottoscritte problematiche
riconducibili alle casistiche dell’allegato n.3
del
suddetto Regolamento:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________
dichiara
inoltre
di
essere a conoscenza del contributo dovuto per la rinuncia alla
proprietà di ciascun cane secondo quanto previsto
dall’art.
37 del Regolamento Comunale sopra richiamato
Ai
fini dell’accoglimento della presente domanda, allega
-
Certificato di proprietà/ iscrizione all’anagrafe canina ;
-
libretto sanitario del cane;
-
foto del cane;
-
copia di un valido documento d’identità;
-
documentazione idonea a provare l’effettiva incapacità a detenere
il cane.
Scafati________________
Firma





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