Richiesta streaming del Consiglio Comunale
Scafati In MoVimento (MoVimento 5 Stelle Scafati - Pagina Facebook)
BOZZA DEL REGOLAMENTO PRESENTATA AL COMUNE
SOMMARIO
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. OGGETTO
Il presente Regolamento
disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, su
internet tramite pagina web o su rete televisiva, effettuato
direttamente dall’Ente o da soggetti previamente autorizzati, del
Consiglio Comunale di Scafati
Articolo 2. PRINCIPI
REGOLAMENTARI
- Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati dall’articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza.
- Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia.
Articolo 3. FINALITA’
Il comune di Scafati attribuisce
alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio Comunale la
funzione utile di far conoscere anche ai cittadini da casa l’attività
politico/amministrativa dell’Ente. Il presente Regolamento ha
pertanto lo scopo di favorire e normare le riprese audiovisive delle
sedute pubbliche di Consiglio comunale e di facilitare lo svolgimento
di tali riprese, in modo che venga assicurato il diritto della
cittadinanza alla informazione e nel contempo il regolare svolgimento
dell’attività consiliare.
Articolo 4. REGISTRAZIONE
- L’attività di ripresa audio e/o video delle sedute degli organi collegiali di cui all’art.1 è effettuata direttamente dall’ente o tramite proprio incaricato.
- Sono inoltre consentite previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale: riprese effettuate da soggetti terzi; riprese effettuate da soggetti terzi nell’esercizio del diritto di cronaca.
- L’ esistenza di videocamera e la successiva trasmissione e riproduzione è oggetto di preventiva informativa da parte del Presidente del Consiglio a tutti i partecipanti della seduta. IL Presidente è altresì tenuto a dare comunicazioni delle autorizzazioni alle video riprese rilasciate ai soggetti terzi autorizzati.
- Al fine di dare compiuta notizia circa il fatto che la seduta sarà oggetto di ripresa audio video, nonché della successiva diffusione, è disposta l’apposizione in aula di appositi avvisi contenenti l’informativa di cui all’art. 13 D.lgs 196/2013, rendendo noti nel contempo i nominativi del Titolare e del Responsabile dl Trattamento dei dati.
- Le telecamere per la ripresa sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, limitandosi ad inquadrare esclusivamente e comunque sempre nella sua interezza, lo spazo riservato ai componenti dell’organo collegiale.
- I consiglieri possono opporsi alla videoregistrazione e diffusione per motivi legittimi, in particolare quando l’immagine o la registrazione audio siano idonei a rivelare lo stato di salute. In caso di opposizione dovrà essere mandato in onda l’intervento del Consigliere senza ripresa identificativa.
- Il Presidente del Consiglio Comunale è l’autorità competente per le riprese audio video del Consiglo Comunale e per la relativa diffusione. Nell’ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute dell’organo medesimo, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese quando le modalità di svolgimento dell’attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare; in entrambi i casi il Presidente comunica all’aula immediatamente sia la decisione che la motivazione. Si precisa che ogni decisione del Presidente su richiesta di ¼ dei componenti del consiglio comunale può essere sottoposta al giudizio dell’Intero Consiglio Comunale il quale può confermare o revocare la decisione contesa.
- Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.
Nel corso della seduta, gli
interventi di ciascun competente del Consiglio Comunale, degli
Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del
Consiglio Comunale dovranno essere ripresi integralmente.
Non potranno essere fatte
oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni
espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.
Articolo 5. PUBBLICAZIONE
ED ARCHIVIAZIONE DELLE RIPRESE
- Le pubblicazioni delle riprese sia “on line” che secondo l’eventuale modalità “ archivio” saranno visionabili sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Scafati.
- Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili, in formato aperto e liberamente scaricabili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di almeno 1 anno a decorrere dalla data della pubblicazione .
- Sono altresì pubblicati gli ordini del giorno del Consiglio Comunale e il processo verbale.
- Le registrazioni pubblicate sono riutilizzabili, nel rispetto delle disposizioni di legge che stabiliscono che la pubblica diffusione dell’immagine deve avvenire con modalità tali da non pregiudicare l’onore, la reputazione o il decoro dell’individuo, non potranno essere in alcun modo associati all’interno della pagina di pubblicazione del materiale messaggi pubblicitari o commenti di alcun genere.
- Per la pubblicazione e per la diffusione vige in ogni caso l’obbligo di citarne la fonte e di rispettare l’integrità, in quanto è fatto espresso divieto di estrapolare o diffondere solo una parte o un intervento della seduta consiliare.
Articolo 6. RIPRESA E
DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TERZI E DA PARTE
DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE
- La ripresa audio-video delle sole sedute consiliari con finalità di informazione da parte di TERZI E/O testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio comunale.
- Le richieste pervenute entro 24 ore dall’inizio della seduta e che non abbiano ottenuta risposta prima dell’inizio della seduta sono considerate non accolte salvo diversa decisione del Presidente del Consiglio
- In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell’esclusiva e piena responsabilità del terzo o del responsabile legale della testata giornalistica o emittente radio televisiva per conto della quale le riprese delle sedute sono state effettuate.
- I terzi, dovranno assumersi, formalmente, la personale responsabilità di ogni effetto conseguente ad un uso o una diffusione impropria o illecita delle immagini e delle discussioni registrate
Articolo 7. ESERCIZIO DEL
DIRITTO DEI CRONACA
La diffusione delle immagini e
delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate
giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche il
consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli art.
136 e ss. D. Lgs. N.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati personali nell’esercizio del diritto di
cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera
espresso rinvio.
In osservanza della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni
caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio Comunale, nella
persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli
componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la
testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi
compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante
le sedute consiliari.
Valutato il pubblico interesse
dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito l’allacciamento
della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche
alle emittenti televisive eventualmente interessate all’effettuazione
delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario
alle riprese stesse.
Articolo 8. FUNZIONE DELLA
DIFFUSIONE VIA INTERNET IN TEMPO REALE (STREAMING VIDEO)
Detto regolamento attribuisce
alla diffusione in streaming (in tempo reale) delle sedute pubbliche
la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini
all’attività politico amministrativa dell’Ente.
Le trasmissioni in streaming
delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta
e gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma
integrale, senza modificazione alcuna; il soggetto autorizzato non
potrà in alcun modo associare, all’interno della pagina di
pubblicazione del materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere
(es. politico, commerciale, etc.).
Articolo 9. TITOLARE E
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE
- Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Santa Maria la Carità è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.
- Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del Servizio competente; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.
- Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l’incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.
Articolo 10. NORME DI
RINVIO
Per quanto non espressamente
disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni
di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per
la parte ad esso attinente, dei redigendo Regolamento comunale per la
disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a
documenti amministrativi e Regolamento di organizzazione e
funzionamento del Consiglio Comunale
Articolo 11. ENTRATA IN
VIGORE
La presente disciplina avrà
efficacia dall’intervenuta esecutività della relativa
deliberazione consiliare di approvazione.

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